Art. 26.

      1. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, le parole: «il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente dell'Assemblea nazionale convoca la medesima»;

          b) al terzo comma, le parole: «Se le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «Se l'Assemblea nazionale è sciolta», la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua» e le parole: «delle Camere nuove» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale nuova».